Art. 2.
(Categorie di corpi bandistici).

      1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1, i corpi bandistici sono suddivisi in tre categorie, in ragione della consistenza numerica, degli anni di attività pregressa, del valore storico nonché di altri elementi idonei a comprovare la qualità dell'attività svolta.
      2. Ai corpi bandistici è concesso un contributo annuo differenziato a seconda della categoria cui ciascuno di essi appartiene ai sensi del comma 1.